Decreto 22 Gennaio 2008, n. 37 recante ‘riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici’, (in sostituzione della L. 46/90) e relativo alle norme in materia di sicurezza degli impianti.

Il Decreto 22 Gennaio 2008 prevede l’estensione dell’ambito di applicazione agli impianti posti a servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso.
L’obbligo di progettazione degli impianti elettrici scatta anche quando la potenza impegnata è superiore a 6 Kw.

Restano esclusi dall’obbligo di progettazione la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari.

Altra novità del nuovo Decreto è la ‘Dichiarazione di Rispondenza’, indispensabile per gli impianti privi di dichiarazione di conformità prevista dalla L. 46/90.

Nei casi in cui la dichiarazione di conformità non è stata prodotta o non è più reperibile, tale atto è sostituito da una dichiarazione di rispondenza resa da un professionista iscritto all’albo che ha esercitato la professione per almeno cinque anni.

Nel caso di impianti non soggetti ad obbligo di progettazione la suddetta dichiarazione può essere resa da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata.

Il progetto è necessario per tutti gli impianti, esclusi ascensori e montacarichi per cui sono in vigore specifiche disposizioni normative.

Ne vengono varati due tipi: uno semplificato redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice, e uno più complesso sottoscritto da un professionista iscritto agli albi professionali.

Il Decreto 22 Gennaio 2008 prevede che la dichiarazione di conformità ed il relativo progetto o certificato di collaudo vengano trasmessi dall’impresa installatrice tramite lo Sportello Unico del Comune ove ha sede l’impianto, il Comune ne invierà copia alla Camera di Commercio.

In caso di nuova fornitura o aumento di potenza oltre i limiti fissati dal Decreto (6 Kw per gli impianti elettrici), il committente deve consegnare all’azienda del gas, dell’energia elettrica o dell’acqua copia della dichiarazione di conformità dell’impianto o dichiarazione di rispondenza entro 30 giorni dall’allacciamento.

In caso di mancata trasmissione della documentazione entro i 30 giorni, il fornitore o distributore, sospende la fornitura.

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